CORONAVIRUS: CHI SONO I CONGIUNTI? SONO TUTTI I PARENTI? E I FINDANZATI?

Con il recente D.P.C.M. del 26 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, già in vigore per alcune disposizioni, dal 4 maggio 2020 ci si potrà allontanare di casa per incontrare i congiunti nell’ambito della propria regione.

Ma chi sono i congiunti? Occorre un vincolo di sangue o legale (matrimonio) per potersi spostare? Oltre a parenti e familiari, anche i fidanzati o compagni rientrano in questa categoria? I cugini sono congiunti? E le famiglie allargate come si collocano?

L’argomento ha conquistato milioni di click su google ed attualmente risulta uno dei più controversi e dibattuti.

Proviamo a fare chiarezza.

 

COSA PREVEDE IL D.P.C.M. DEL 26 APRILE 2020?

L’art. 1, comma 1 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale) prevede che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID19 sull’intero territorio nazionale, si applicano le seguenti misure:

  1. a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie;
  2. i) […] sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone […].

 

COSA PREVEDE INVECE LA LEGGE?

Il codice civile italiano non contempla l’espressione congiunti ma fa riferimento soltanto a parenti ed affini.

I “prossimi congiunti” sono però chiaramente definiti dall’art. 307, comma 4, del codice penale, secondo cui si ritengono tali: “gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra le persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti” mentre non si comprendono “gli affini allorché sia morto il coniuge o non vi sia prole”.

Inoltre, l’art. 649 del codice penale estende la nozione congiunti anche al coniuge non legalmente separato, all’adottato e all’adottante.

Si badi: la validità di questa definizione, per espressa definizione normativa, è limitata alla sola legge penale.

Per cui, volendo mutuare l’unico riferimento normativo in materia, sono congiunti:

  • i consanguinei legati da ascendenza e discendenza, come genitori e figli, nonni e nipoti (cd. parenti in linea retta)
  • chi ha legami orizzontali, come fratelli e sorelle (cd. parenti in linea collaterale),
  • il coniuge;
  • i soggetti, anche dello stesso sesso, uniti civilmente;
  • gli affini, ovvero i cosiddetti parenti acquisiti: suoceri, generi, nuore, cognati.
  • coloro che hanno un rapporto di adozione.

 

CONGIUNTO SECONDO IL DIZIONARIO DELLA LINGUA ITALIANA

Secondo i vari dizionari della lingua italiana la parola congiunto significa unito, legato, consanguineo.

Per il dizionario Treccani il sostantivo maschile congiunto deriva dal latino coniunctus, participio passato di coniungĕre, e significa parente.

E dunque, linguisticamente parlando il termine è assai generico.

 

IL CHIARIMENTO DEL GOVERNO: ANCHE FIDANZATI ED AFFETTI STABILI

In seguito alle numerose critiche ricevute per aver utilizzato un termine apparentemente discriminatorio, Palazzo Chigi, cercando di correggere il tiro, il 27 aprile 2020 ha chiarito che nella definizione congiunti rientrano anche “fidanzati e affetti stabili”.

 

E GLI AMICI SI POSSONO INCONTRARE?

Il Premier Conte, nelle dichiarazioni rese in prefettura a Milano il 27 aprile 2020 aveva precisato “non si potrà andare in casa altrui a trovare amici, a fare feste. Si potrà andare da parenti e persone con cui si hanno stabili relazioni affettive ma non è incontriamoci e facciamo feste perché, lo ricordo, un quarto dei contagi avviene nelle abitazioni private

Tuttavia, il Vice-Ministro della Salute, Pierpaolo Sileri, il 30 aprile 2020, aveva inizialmente affermato che “anche un’amicizia è un affetto stabile, a volte chi si sposta da una città all’altra stabilisce degli affetti con degli amici che sono spesso migliori di quelli con alcuni familiari, diciamoci la verità”.

Lo stesso Sileri, probabilmente resosi conto della clamorosa interpretazione iper-estensiva attribuita al termine congiunto, aveva poi dovuto, nella stessa serata del 30 aprile 2020, ridimensionare quanto in precedenza asserito, precisando: “Si può parlare di affetto stabile, se si tratta di un partner o dell’unica persona cara che abbiamo in città”.

 

MA QUAL E’ LA CORRETTA INTERPRETAZIONE DI CONGIUNTI?

A ben vedere, l’espressione congiunti non è né giuridicamente né linguisticamente chiara e presta il fianco a differenti letture interpretative.

Senza pretese di esaustività, riteniamo che, anzitutto, possa essere accolta la nozione legislativa di prossimi congiunti, così come enucleata nell’elenco di cui sopra e comprensiva di: genitori, figli, nonni, nipoti, fratelli, sorelle, coniuge, uniti civilmente anche dello stesso sesso, suoceri, generi, nuore, cognati, adottato e adottante.

Una nozione che, tuttavia, sembrerebbe escludere i cugini in quanto, seppur parenti, non rientranti tecnicamente nel cono d’ombra della categoria congiunti.

Nondimeno, il D.P.C.M. del 26 aprile 2020, nella mancata utilizzazione dell’aggettivo “prossimi”, differentemente dalla legislazione italiana, cela l’intento di voler abbracciare un’accezione ampia del termine congiunti, e ciò sicuramente anche in linea con la garanzia costituzionale di riconoscere i eguali diritti a tutte le formazioni sociali.

Per cui, si ritiene che il termine congiunti vada equiparato in senso giuridico alle categorie di parenti ed affini, come definite nel codice civile, così da ricomprendere anche i cugini, nonché complessivamente tutti i parenti ed affini entro il sesto grado (tra cui, ad esempio, anche i figli del cugino, gli zii dei genitori, i cugini del coniuge, il bisnonno, etc.).

Sempre in quest’ottica, nonché sulla scia dei chiarimenti del Premier Conte, che ha sostanzialmente valorizzato i legami affettivi saldi e duraturi, anche coloro che non sono legati da un vincolo affettivo giuridicamente rilevante, ovvero non certificato né da un matrimonio né da una forma di unione civile, cioè fidanzati e coppie di fatto, devono ritenersi beneficiari del neo introdotto di diritto di visita.

E, seppur difficile appare la dimostrazione dell’unione di vita e di affetti che giustifica lo spostamento dal partner, segnaliamo che, per la giurisprudenza, la stabilità del rapporto potrebbe desumersi dalla comunanza di beni immobili, auto, conti correnti, mutui, utenze domestiche, etc.

Per quanto riguarda infine le visite agli amici riteniamo che siano assolutamente vietate. Contrariamente, l’eccessiva estensione della latitudine interpretativa del termine congiunti svuoterebbe la norma di significato.

 

E SE I CONGIUNTI SI TROVANO IN UN’ALTRA REGIONE?    

La vista ai congiunti è consentita soltanto entro i limiti della regione di appartenenza.

Le uniche motivazioni per potersi spostarsi in una regione diversa rispetto a quella in cui ci si trova rimangono per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

 

SERVE L’AUTOCERTIFICAZIONE PER INCONTRARE I CONGIUNTI? E COSA SCRIVERCI?

Come già affrontato in un precedente articolo, non esiste un obbligo di portare con sé l’autocertificazione; tuttavia ciò non esime il cittadino dal dichiarare i motivi dello spostamento.

Ad oggi, in mancanza di informazioni ufficiali, sembrerebbe essere intenzione del Governo non introdurre una nuova autocertificazione, ma “adattare” le indicazioni operative al modello già in uso, per non creare ulteriore confusione sui modelli di autocertificazione.

Le voci di corridoio che arrivano da Palazzo Chigi e dal Viminale sostengono che, in caso di visita ai congiunti, non sarà necessario indicarne le generalità e basterà barrare la casella (o semplicemente dichiarare) delle “visite a congiunti” anche senza motivi di urgenza e si dovrebbe passare il controllo delle forze dell’ordine senza rischiare una multa.

Tale indiscrezione però non ci convince: così operando, si creerebbe un comodo passe-partout, per cui la regola, già assai permissiva, diventerebbe facilmente eludibile ed ogni possibilità di verifica verrebbe di fatto annientata.

Auspichiamo pertanto, al di là delle attese ed ormai imminenti delucidazioni da parte dell’Esecutivo, che il senso di responsabilità di tutti noi possa dettare il giusto criterio da seguire.

Studio Legale Liberatore (Avv. Domenico Liberatore) – articolo redatto il 30.04.2020.