Studio Legale Liberatore - Bonus Vacanze 2020

L’art. 183 del Decreto Rilancio, nell’ultima bozza del 13 maggio (la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sembrerebbe prevista per lunedì 18 maggio) introduce il “tax credit vacanze”: un sostegno economico fino a 500 euro, sotto forma di sconto diretto e detrazione fiscale, per le famiglie a reddito medio-basso da spendere nelle strutture turistico-ricettive italiane tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2020.

La misura ha il duplice obiettivo di sostenere il turismo, tra i settori più colpiti dal coronavirus, ed al contempo fornire un po’ di ossigeno alle famiglie i cui redditi sono stati inghiottiti dallo stop alle attività.

 

REQUISITI

Il bonus vacanze 2020 è riservato alle famiglie con reddito medio basso, ovvero con Isee inferiore ai 40.000 euro, anziché 35.000 come inizialmente previsto.

Il contributo è previsto per spese sostenute in servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive (alberghi, campeggi, villaggi) nonché dagli agriturismi e bed &breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

 

A CHI SPETTA

Il bonus è proporzionato al numero dei membri del nucleo familiare ed è previsto in tre forme:

  • 500 euro per le famiglie con 3 o più componenti;
  • 300 euro per le famiglie con 2 componenti;
  • 150 euro per le famiglie con 1 componente.

Quindi, oltre alle famiglie, intese nel senso di famiglie anagrafiche, ovvero composte anche da persone conviventi non legate da un vincolo matrimoniale, anche i single rientrano nella platea dei potenziali beneficiari e l’assegno nel loro caso si riduce a 150 euro.

 

COME FUNZIONA E COME EFFETTUARE I PAGAMENTI

Il “tax credit vacanze” è un credito, relativo al periodo d’imposta 2020, fruibile esclusivamente nella misura dell’80 per cento, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (che all’esercente sarà rimborsato dal fisco con uno specifico credito d’imposta) mentre, il restante 20 per cento è riconosciuto in forma di detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Il pagamento deve avvenire in modo tracciabile, dunque con fattura elettronica o documento commerciale, con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.

Il credito è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare e le spese devono essere sostenute in unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, pertanto il bonus non è frazionabile.

 

NO ALLE PRENOTAZIONI TRAMITE BOOKING, AIRBNB O ALTRE PIATTAFORME DIGITALI

Nell’art. 183, al comma 3, della bozza del decreto rilancio si legge che, a pena di decadenza, il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Ciò significa che per poter fruire del contributo la prenotazione deve avvenire direttamente con la struttura turistica od al più tramite agenzie di viaggio e tour operator.

 

DURATA E TIPOLOGIA DI VACANZA

Il bonus può essere utilizzato dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 e senza limitazione alcuna rispetto alla tipologia di vacanza, in quanto l’unico riferimento previsto è relativo ai servizi offerti che devono essere resi in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed &breakfast.

Per cui il bonus vacanza 2020 sembrerebbe valere non solo per le vacanze estive, ma anche per quelle invernali da godersi comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

Si badi però: il credito è fruibile per una sola volta, per cui “aut aut”, o la vacanza al mare oppure la settimana bianca.

 

Studio Legale Liberatore (Avv. Domenico Liberatore) – articolo redatto il 14.05.2020.